Art. 35 — Modifiche alla legge 8 agosto 1991, n. 264
All'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge 8 agosto 1991, n. 264, la parola: "residente" e' sostituita dalla seguente: "stabilito". All'articolo 3 della legge 8 agosto 1991, n. 264, il comma 4 e' sostituito dal seguente: "4. Il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1 e' subordinato al versamento del contributo una tantum, di cui al comma 4 dell'articolo 8".
Testo vigente dal 16 dicembre 1999
