Art. 5 — Pene accessorie
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La condanna per i delitti di cui agli articoli 1 e 4 importa il divieto di accedere ai luoghi ove si svolgono competizioni agonistiche o si accettano scommesse autorizzate ovvero si tengono giuochi d'azzardo autorizzati. Alla condanna per i delitti previsti dall'articolo 1 consegue inoltre l'applicazione della pena accessoria di cui al primo comma dell'articolo 32- bis del codice penale, limitatamente agli uffici direttivi delle societa' sportive. Le pene accessorie di cui ai commi 1 e 2 non possono avere una durata inferiore a sei mesi ne' superiore a tre anni.
Testo in vigore dal 18 dicembre 1989 al 21 ottobre 2001
