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Il contributo a fondo perduto, di cui all'articolo 7-bis della legge 13 febbraio 1952, n. 50, e successive modificazioni ed integrazioni, richiamato con modifiche dall'articolo 9 della legge 3 gennaio 1978, n. 2, e' corrisposto dai prefetti sui fondi che saranno ad essi somministrati con ordine di accreditamento, commutabili in quietanza di contabilita' intestata ai medesimi, dell'importo massimo di lire 100 milioni, che il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e' autorizzato ed emettere, anche in deroga alle disposizioni contenute nell'articolo 59 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sostituito dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 627, per la parte relativa all'obbligo della presentazione dei rendiconti a favore dello stesso funzionario delegato.

Testo in vigore dal 27 gennaio 1979 al 22 dicembre 2008

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urn:nir:stato:legge:1979-01-19;17~art11 · fonte su Normattiva