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Per l'erogazione dei contributi a fondo perduto, di cui al precedente articolo 11, e' stanziata nel bilancio di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per il 1978 la somma di lire 1.500 milioni. Il fondo delle anticipazioni dello Stato previsto dal primo comma dell'articolo 1 della legge 22 febbraio 1968, n. 115, per l'applicazione dell'articolo 3 del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1952, n. 50, a favore delle imprese danneggiate dagli eventi, alluvionali di cui alla presente legge nei comuni compresi nell'allegata tabella A, gia' elevato a lire 38.000 milioni con l'articolo 10 della legge 3 gennaio 1978, n. 2, e' ulteriormente elevato a lire 48.000 milioni. Il limite di spesa di lire 16.550 milioni previsto dal terzo comma dell'articolo 10 della legge 3 gennaio 1978, n. 2, per l'applicazione delle provvidenze di cui all'articolo 5 del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1952, n. 50, e' ulteriormente elevato a lire 21.550 milioni. 2 La maggiore spesa di lire 10.000 milioni, prevista dal secondo comma del presente articolo, sara' iscritta nello stato di previsione della Spesa del Ministero del tesoro in ragione di lire 5.000 milioni per l'anno finanziario 1978 e di lire 5.000 milioni per l'anno finanziario 1979; quella di lire 5.000 milioni di cui al terzo comma sara' iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1978.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 3 aprile 1980, n. 115
2La L. 3 aprile 1980, n. 115 ha disposto (con l'art. 10) che "Il limite di spesa di lire 21.550 milioni previsto dal terzo comma dell'articolo 12 della legge 19 gennaio 1979, n. 17, per l'applicazione delle provvidenze di cui all'articolo 5 del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1952, n. 50, e' ulteriormente elevato a lire 22.050 milioni."
Testo in vigore dal 6 aprile 1980 al 22 dicembre 2008
