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Per l'esecuzione di lavori di pronto intervento necessari per il ripristino delle comunicazioni sulla rete delle strade statali e per il collegamento provvisorio della rete anzidetta nelle zone colpite dagli eventi sismici di cui al presente titolo, da effettuarsi a cura dell'ANAS, e' autorizzata la spesa di lire 3.000 milioni. Sullo stanziamento di cui al comma precedente l'ANAS potra' eseguire, sentita la regione, lavori di riparazione e sistemazione delle strade statali, comprese le spese di consolidamento, risanamento e difesa, con i miglioramenti tecnici necessari. L'importo di lire 3.000 milioni, occorrente per i lavori e le opere di cui ai commi precedenti, sara' iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 500 milioni per l'anno finanziario 1978 e di lire 2.500 milioni per l'anno finanziario 1979 per essere assegnato all'ANAS. Ai fini del presente articolo i capi compartimento della viabilita' sono autorizzati, in deroga ai limiti stabiliti dall'articolo 70 del regolamento 25 maggio 1895, n. 350, e successive modificazioni, e dall'articolo 25, lettera e), della legge 7 febbraio 1961, n. 59, a disporre l'esecuzione con il sistema dell'economia. La regione Umbria dovra' esprimere il parere di cui al precedente secondo comma entro il termine perentorio di 30 giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso il termine senza che il parere sia stato comunicato, questo si intende favorevole.
Testo in vigore dal 27 gennaio 1979 al 22 dicembre 2008
