Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
È manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale sollevata con ricorso della regione Piemonte, dell'art. 3 della legge 19 gennaio 1979, n. 17 (Interventi per alcune zone del territorio nazionale colpite da calamità naturali), nella parte in cui riserva alla competenza dello Stato i lavori di costruzione, sistemazione e riparazione delle opere idrauliche di II e III categoria, ricadenti nei bacini a carattere interregionale, nonché le opere di pronto intervento da eseguirsi in Piemonte. Analoga questione (relativa alla precedente legge 3 gennaio 1978, n. 2) è stata infatti già dichiarata non fondata. - S. n. 188/1984.
Art. 117 cost. · Art. 118 cost. · Art. 3 Interventi per alcune zone del territorio nazionale colpite da calamita' naturali
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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2 versioni dal 1979
urn:nir:stato:legge:1979-01-19;17~art3 · fonte su Normattiva