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Nei comuni indicati nell'allegata tabella A e' concessa la sospensione del pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei datori di lavoro di tutti i settori produttivi, dovuti per i periodi di paga compresi tra il 1 settembre 1978 e il 31 gennaio 1979. Nei comuni di cui al primo comma e' concessa la sospensione della riscossione dei contributi dovuti dai datori di lavoro agricolo, nonche' dai coltivatori diretti, mezzadri e coloni e rispettivi concedenti, dagli artigiani e dagli esercenti attivita' commerciali, titolari di azienda e rispettivi familiari, che siano iscritti alle forme di assicurazioni sociali obbligatorie previste per i lavoratori autonomi, limitatamente alle rate scadenti dal novembre 1978 all'aprile 1979. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sono stabilite le modalita' della rateizzazione dei contributi sospesi da effettuarsi senza corresponsione di interessi nel termine massimo di un biennio.

Testo in vigore dal 27 gennaio 1979 al 22 dicembre 2008

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urn:nir:stato:legge:1979-01-19;17~art6 · fonte su Normattiva