Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 gennaio 1979 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

I lavoratori autonomi di cui al secondo comma dell'articolo precedente, i quali abbiano subito gravi danni per effetto degli eventi alluvionali di cui al presente titolo, sono esonerati dal pagamento dei contributi per le assicuarzioni sociali obbligatorie e per l'ENAOLI, limitatamente alle rate comprese nel periodo dal novembre 1978 al giugno 1979. Le quote dei contributi per l'assicurazione per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, che formano oggetto di esonero ai sensi del primo comma, sono accreditate dall'Istituto nazionale della previdenza sociale a favore dei rispettivi assicurati alla scadenza della rata esattoriale in cui opera l'esonero. L'esonero ha luogo a domanda dell'interessato da presentarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Alla domanda deve essere allegato un certificato del sindaco comprovante che l'interessato ha subito gravi danni per effetto del nubifragio.

Testo in vigore dal 27 gennaio 1979 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1979-01-19;17~art7 · fonte su Normattiva