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A favore delle imprese industriali, commerciali ed artigiane, danneggiate dagli eventi alluvionali di cui al presente titolo, aventi stabilimenti nei comuni indicati nell'allegata tabella A, si applicano le provvidenze contemplate dalla legge 13 febbraio 1952, n. 50, e successive modificazioni ed integrazioni, comprese le modifiche e le altre modalita' contenute nell'articolo 9 della legge 3 gennaio 1978, n. 2, salvo per quanto riguarda il termine di decadenza per la presentazione delle istanze che e' consentita entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Testo in vigore dal 27 gennaio 1979 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1979-01-19;17~art9 · fonte su Normattiva