Ai lavoratori agricoli, iscritti negli elenchi anagrafici di rilevamento ed a validita' prorogata, nonche' ai piccoli coloni e compartecipanti residenti o che prestino attivita' lavorativa nelle aziende colpite dalla siccita' di cui al presente provvedimento, sono riconosciuti il diritto alle prestazioni previdenziali e assistenziali e lo stesso numero di giornate lavorative ad essi attribuite negli elenchi anagrafici per l'anno 1981.

Testo vigente dal 12 novembre 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-11-08;821~art4 · fonte su Normattiva