Nella legge 15 ottobre 1981, n. 590, dopo l'articolo 6 e' aggiunto il seguente: "Art. 6-bis. - Per il ripristino e la ricostruzione delle opere edilizie danneggiate a seguito delle calamita' naturali o delle avversita' atmosferiche di carattere eccezionale, dichiarate ai sensi dell'articolo 4 della presente legge, e per le quali sia richiesto il rilascio della concessione edilizia, ai sensi dell'articolo 1 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, il contributo di concessione, di cui all'articolo 3 della stessa legge 28 gennaio 1977, n. 10, non e' dovuto".
Testo vigente dal 21 maggio 1985
