Agli operai agricoli a tempo determinato iscritti negli elenchi anagrafici dei comuni dichiarati colpiti, nell'anno 1990, da eccezionali calamita' o avversita' atmosferiche ai sensi dell'articolo 4 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, i quali siano rimasti privi di occupazione, nel medesimo anno, in conseguenza dei predetti eventi, e' riconosciuto ai fini previdenziali ed assistenziali, in aggiunta alle giornate di lavoro prestate nell'anno 1990, il numero di giornate necessario al raggiungimento del numero di giornate riconosciuto nell'anno 1989, fermo restando il trattamento eventualmente piu' favorevole risultante dalla effettiva attivita' lavorativa svolta. Il predetto beneficio viene concesso a condizione che i destinatari abbiano prestato nell'anno 1990 almeno cinque giornate di lavoro. Lo stesso diritto alle prestazioni previdenziali e' esteso a favore dei piccoli coloni e dei compartecipanti familiari delle aziende colpite dalle predette avversita'. Il termine di presentazione delle domande di prestazioni di disoccupazione da parte dei suddetti lavoratori che si avvalgono, per il perfezionamento del diritto, delle giornate riconosciute nell'anno precedente, e' fissato al 31 luglio 1991. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in lire 2.500 milioni, si provvede a carico della gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, con parziale utilizzo del contributo dello Stato di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 22 dicembre 1986, n. 910.
Testo vigente dal 8 gennaio 1992
