E' riconosciuto per l'anno 1985, in deroga al disposto di cui all'articolo 4, comma 10, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, il diritto alle prestazioni previdenziali ed assistenziali e ad un numero di giornate lavorative non inferiore a quelle attribuite negli elenchi anagrafici per l'anno 1984, a favore dei lavoratori agricoli iscritti negli elenchi anagrafici di rilevamento e a validita' prorogata dei comuni siti nelle aree colpite dagli eventi di cui all'articolo 1 della presente legge. Lo stesso diritto alle prestazioni previdenziali ed assistenziali e' esteso a favore dei piccoli coloni e compartecipanti delle aziende colpite dalle avversita' di cui all'articolo 1 della presente legge.

Testo vigente dal 21 maggio 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-05-13;198~art6 · fonte su Normattiva