Le misure di pronto intervento previste dall'articolo 1, secondo comma, lettera a), della legge 15 ottobre 1981, n. 590, comprendono anche interventi diretti al ricovero, alla cura ed all'alimentazione del bestiame ed all'acquisto di mangimi e lettimi; al ripristino delle strutture ed infrastrutture, con particolare riguardo alle opere di approvvigionamento idrico ed elettrico. Limitatamente ai danni causati dagli eventi di cui all'articolo 1 della presente legge gli interventi diretti al ricovero, alla cura ed all'alimentazione del bestiame di cui al precedente comma possono essere adottati anche a favore degli allevamenti avicoli, cunicoli ed itticoli.

Testo vigente dal 21 maggio 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-05-13;198~art3 · fonte su Normattiva