Le disposizioni degli articoli 10, 11 e 13 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, relative ai consorzi di produttori agricoli per la difesa attiva e passiva delle produzioni agricole, sono estese agli interventi in favore degli allevamenti di animali colpiti da malattie infettive e diffusive di cui al precedente articolo 2. La concessione delle provvidenze ivi previste e' subordinata alla condizione che gli animali siano in regola con le disposizioni sanitarie vigenti e con le misure eventualmente adottate dalle associazioni di produttori e relative unioni. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste provvede, con proprio decreto, agli adempimenti previsti dalla legge 15 ottobre 1981, n. 590, in relazione all'attuazione del precedente comma 1.

Testo vigente dal 21 giugno 1988

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urn:nir:stato:legge:1988-06-02;218~art7 · fonte su Normattiva