Le disposizioni degli articoli 10, 11 e 13 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, relative ai consorzi di produttori agricoli per la difesa attiva e passiva delle produzioni agricole, sono estese agli interventi in favore degli allevamenti di animali colpiti da malattie infettive e diffusive di cui al precedente articolo 2. La concessione delle provvidenze ivi previste e' subordinata alla condizione che gli animali siano in regola con le disposizioni sanitarie vigenti e con le misure eventualmente adottate dalle associazioni di produttori e relative unioni. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste provvede, con proprio decreto, agli adempimenti previsti dalla legge 15 ottobre 1981, n. 590, in relazione all'attuazione del precedente comma 1.
Testo vigente dal 21 giugno 1988
