Per gli anni 1985 e 1986, il trattamento sostitutivo della retribuzione previsto dall'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457, e successive modificazioni ed integrazioni, e' consentito per ulteriori novanta giorni all'anno agli operai agricoli a tempo indeterminato dipendenti dalle imprese agricole tenute al versamento del contributo previsto dal primo comma dell'articolo 19 della stessa legge 8 agosto 1972, n. 457, che, a causa delle calamita' di cui all'articolo 1 della presente legge, abbiano subito un danno non inferiore al 35 per cento del prodotto lordo vendibile. Detto beneficio e' concesso a domanda, in deroga al requisito occupazionale previsto dall'ultimo comma del precitato articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457, nei confronti del personale in forza presso le aziende alla data del verificarsi dell'evento.

Testo vigente dal 21 maggio 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-05-13;198~art7 · fonte su Normattiva