Agli operai agricoli a tempo indeterminato, aventi una anzianita' minima di sei mesi presso lo stesso datore di lavoro, che siano sospesi temporaneamente dal lavoro in conseguenza dei provvedimenti di cui agli articoli 2, comma 1, e 4, comma 2, il trattamento sostitutivo della retribuzione di cui all'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457, e' concesso per tutte le giornate di lavoro non prestate nei sei mesi successivi alla data di adozione dei provvedimenti di cui ai richiamati articoli. Ai fini della individuazione del semestre di fruizione del trattamento di integrazione salariale non devono essere considerate le giornate eventualmente lavorate per le operazioni di abbattimento dei capi infetti, di disinfezione delle stalle e di manutenzione finalizzate al ripristino dell'allevamento. Il trattamento sostitutivo della retribuzione di cui al comma 1 non spetta agli operai dipendenti dalle imprese indicate al terzo comma dell'articolo 19 della legge 8 agosto 1972, n. 457. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in lire 3.500 milioni, si provvede a carico della gestione di cui all'articolo 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845.

Testo vigente dal 21 giugno 1988

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urn:nir:stato:legge:1988-06-02;218~art9 · fonte su Normattiva