Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 febbraio 1982 al 11 settembre 1999. Leggi il testo vigente →
Le agevolazioni previste dagli articoli precedenti non sono cumulabili con quelle previste a carico del fondo di cui al successivo articolo 14 e con quelle previste a carico del fondo di cui all'articolo 3 della legge 12 agosto 1977, n. 675, per programmi aventi lo stesso oggetto e le medesime finalita'.
Testo in vigore dal 27 febbraio 1982 al 11 settembre 1999
