Le agevolazioni previste dagli articoli precedenti non sono cumulabili con quelle previste a carico del fondo di cui al successivo articolo 14 e con quelle previste a carico del fondo di cui all'articolo 3 della legge 12 agosto 1977, n. 675, per programmi aventi lo stesso oggetto e le medesime finalita'. 6
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D. Lgs. 27 luglio 1999, n. 297
6Il D. Lgs. 27 luglio 1999, n. 297 ha disposto (con l'art. 9, comma 4) che "a decorrere dalla data di entrata in vigore del primo decreto di cui all'articolo 6, comma 2 sono abrogati gli articoli dal 2 al 12 della legge 17 febbraio 1982, n. 46".
Testo vigente dal 11 settembre 1999
