Interventi per il sostegno della formazione e della ricerca nelle scienze geologiche

Art. 1 — Incentivi per l'iscrizione a specifici corsi di studio

Nell'ambito del Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilita' degli studenti, istituito dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170, e confluito ai sensi dell'articolo 60, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, nel Fondo per il finanziamento ordinario delle universita' statali e nel contributo statale, erogato ai sensi della legge 29 luglio 1991, n. 243, alle universita' non statali legalmente riconosciute, ai fini di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 1 del predetto decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, una quota almeno pari a 150.000 euro del Fondo per il finanziamento ordinario a decorrere dall'anno 2017 e' destinata a incentivare l'iscrizione di studenti capaci e meritevoli ai corsi di laurea appartenenti alla classe L-34 (scienze geologiche) e ai corsi di laurea magistrale appartenenti alle classi LM-74 (scienze e tecnologie geologiche) e LM-79 (scienze geofisiche). Gli incentivi di cui al comma 1 sono cumulabili con le borse di studio assegnate ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68.

Testo vigente dal 20 gennaio 2017

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urn:nir:stato:legge:2017-01-05;4~art1 · fonte su Normattiva