Interventi per il sostegno della formazione e della ricerca nelle scienze geologiche

Art. 2 — Risorse per progetti di ricerca e acquisto di strumentazione tecnica

Per l'anno 2016, una quota dell'1 per cento del Fondo per la prevenzione del rischio sismico, di cui all'articolo 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e' riservata al finanziamento dell'acquisto da parte delle universita' e degli enti pubblici di ricerca della strumentazione tecnica necessaria per attivita' di ricerca finalizzate alla previsione e alla prevenzione dei rischi geologici, a seguito di appositi bandi pubblici emanati, con cadenza annuale, dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri. Le risorse dell'anno 2016 possono essere utilizzate nell'anno 2017 secondo le procedure di cui all'articolo 34-bis, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e i bandi relativi all'utilizzo di tali risorse sono emanati entro il primo trimestre del medesimo anno 2017. Per il finanziamento, a seguito di appositi bandi pubblici emanati, con cadenza annuale per ciascuno degli anni del triennio, dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, dei progetti di ricerca presentati dalle universita' e dagli enti pubblici di ricerca e finalizzati alla previsione e alla prevenzione dei rischi geologici, e' autorizzata la spesa di un milione di euro per l'anno 2016 e di due milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018. All'onere di cui al comma 2 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 20 gennaio 2017

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urn:nir:stato:legge:2017-01-05;4~art2 · fonte su Normattiva