Interventi per il sostegno della formazione e della ricerca nelle scienze geologiche

Art. 3 — Disposizioni in materia di organizzazione degli atenei

All'articolo 2, comma 2, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ovvero venti, purche' gli stessi costituiscano almeno l'80 per cento di tutti i professori, ricercatori di ruolo e a tempo determinato dell'universita' appartenenti ad una medesima area disciplinare». Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Testo vigente dal 20 gennaio 2017

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urn:nir:stato:legge:2017-01-05;4~art3 · fonte su Normattiva