Art. 3 — Disposizioni in materia di organizzazione degli atenei
All'articolo 2, comma 2, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ovvero venti, purche' gli stessi costituiscano almeno l'80 per cento di tutti i professori, ricercatori di ruolo e a tempo determinato dell'universita' appartenenti ad una medesima area disciplinare». Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Testo vigente dal 20 gennaio 2017
