L'articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e' sostituito dal seguente: «Art. 16 (Requisiti per l'ingresso nei ruoli universitari). - 1. L'ammissione alle procedure di chiamata di cui agli articoli 18 e 24, comma 5, e' condizionata al possesso di specifici requisiti di produttivita' e di qualificazione scientifica, distinti per le funzioni di professore di prima e di seconda fascia, individuati, per ciascun gruppo scientifico-disciplinare, con decreto del Ministro, su proposta dell'ANVUR, sentito il CUN, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. I requisiti di cui al primo periodo sono aggiornati, una prima volta, dopo due anni dall'individuazione e, successivamente, a intervalli non inferiori a cinque anni. 2. Nella fissazione dei requisiti di cui al comma 1, sono tenuti comunque in considerazione l'attivita' di didattica e ricerca in Italia e all'estero, la titolarita', la contitolarita' o la partecipazione a progetti di ricerca di base o applicata finanziati sulla base di bandi competitivi nazionali, europei e internazionali, nonche' il raggiungimento degli indicatori minimi di quantita', continuita' e distribuzione temporale dei prodotti della ricerca. 3. Il possesso dei requisiti di cui al comma 1 e' oggetto di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', ai sensi degli articoli 47 e 48 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, da parte dei candidati, mediante procedura telematica predisposta dal Ministero. Il decreto di cui al comma 1 stabilisce le modalita' mediante le quali sono effettuate le dichiarazioni di cui al primo periodo». Dopo l'articolo 17 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e' inserito il seguente: «Art. 17-bis (Liste per commissioni giudicatrici). - 1. Ai fini delle procedure di reclutamento di cui agli articoli 18 e 24, comma 2, il Ministero cura la pubblicazione delle liste, con validita' biennale, distinte per ciascun gruppo scientifico-disciplinare e separate per funzioni di prima e di seconda fascia, dei professori che hanno presentato domanda per l'inclusione nelle relative commissioni giudicatrici. 2. La domanda di cui al comma 1 e' corredata della documentazione concernente l'attivita' scientifica complessiva, con particolare riferimento all'ultimo quinquennio. L'inclusione nelle liste e' condizionata al possesso dei requisiti di cui all'articolo 16, comma 1, riferiti alla fascia e al gruppo scientifico-disciplinare di appartenenza, documentati con le modalita' di cui all'articolo 16, comma 3. Il curriculum dei professori inclusi nelle liste di cui al comma 1 del presente articolo e' pubblicato nel sito internet del Ministero. 3. Non possono essere inclusi nelle liste di cui al comma 1 i professori straordinari a tempo determinato di cui all'articolo 1, comma 12, della legge 4 novembre 2005, n. 230, i professori collocati in aspettativa obbligatoria ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, i professori che, nell'anno precedente, hanno ricevuto una valutazione negativa ai sensi dell'articolo 6, comma 7, secondo periodo, della presente legge e i professori che sono stati condannati, in via definitiva, per i reati previsti dal libro secondo, titolo II, capo I, del codice penale. 4. In sede di pubblicazione delle liste di cui al comma 1, il Ministero individua i gruppi scientifico-disciplinari per i quali il numero di professori sorteggiabili e' inferiore a quaranta». All'articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)al comma 1:
  • 1)alla lettera a), le parole: «settore concorsuale e di un eventuale profilo esclusivamente tramite indicazione di uno o piu' settori scientifico-disciplinari» sono sostituite dalle seguenti: «gruppo scientifico-disciplinare e di un eventuale profilo individuato tramite l'indicazione di uno o piu' settori scientifico-disciplinari ovvero di specifici ambiti tematici testualmente ricompresi nella declaratoria del medesimo gruppo scientifico-disciplinare, coerenti con le esigenze didattiche o di ricerca contenute nella programmazione strategica dell'ateneo, nonche', per l'area medica, delle specifiche esigenze clinico-assistenziali»;
  • 2)dopo la lettera a) e' inserita la seguente: «a-bis) presentazione delle domande di partecipazione unitamente a un curriculum recante i risultati, le attivita' e le esperienze del candidato, redatto in base a un formulario standard definito con il decreto di cui all'articolo 16, comma 1»;
  • 3)alla lettera b), le parole da: «studiosi in possesso dell'abilitazione» fino a: «macrosettore e» sono sostituite dalle seguenti: «studiosi in possesso dei requisiti per il gruppo scientifico-disciplinare individuati ai sensi dell'articolo 16»;
  • 4)dopo la lettera b) sono inserite le seguenti: «b-bis) nomina di una commissione giudicatrice formata da cinque professori appartenenti almeno alla fascia oggetto del procedimento, per quanto possibile, nel rispetto del principio dell'equilibrio di genere, nonche' dei principi di imparzialita', trasparenza e rotazione, e comunque in possesso, al momento della nomina, dei requisiti di cui all'articolo 16 previsti per le funzioni di professore di prima fascia, scelti nel rispetto dei seguenti criteri:
  • 1)un componente individuato dall'universita' che ha indetto la procedura, afferente al gruppo scientifico-disciplinare di cui al bando di concorso, ovvero stabilmente impegnato all'estero in attivita' di ricerca o di insegnamento con una posizione accademica almeno equipollente a quella di cui al bando di concorso sulla base delle tabelle di cui alla lettera b);
  • 2)quattro componenti esterni all'universita' che ha indetto la procedura, sorteggiati all'interno delle liste di cui all'articolo 17-bis relative al gruppo scientifico-disciplinare di cui al bando di concorso;
  • 3)ove il bando di concorso individui uno specifico settore scientifico-disciplinare, almeno due componenti afferenti al medesimo settore;
  • 4)per le procedure relative alle chiamate di professori di seconda fascia, almeno tre componenti individuati tra i professori di prima fascia, fermo restando il rispetto dei criteri di cui ai numeri da 1) a 3);
  • b-ter)al fine di garantire un'opportuna rotazione nella partecipazione alle commissioni giudicatrici di cui alla lettera b-bis), integrazione dei criteri di cui alla medesima lettera con i seguenti:
  • 1)in deroga alla disciplina generale, per i gruppi scientifico-disciplinari individuati ai sensi dell'articolo 17-bis, comma 4, tre componenti, dei quali uno individuato ai sensi della lettera b-bis), numero 1), e due sorteggiati con le medesime modalita' previste alla lettera b-bis), numero 2);
  • 2)per i soli gruppi scientifico-disciplinari diversi da quelli di cui al numero 1), esclusione dei professori che, nell'anno precedente alla data di pubblicazione del bando, sono stati componenti di una commissione giudicatrice per la chiamata di professori o ricercatori relativa al medesimo gruppo scientifico-disciplinare»;
  • 5)alla lettera d) sono premesse le seguenti parole: «verifica della effettiva sussistenza dei requisiti di cui alla lettera b), valutazione delle modalita' di svolgimento della didattica nonche'» e le parole da: «il numero massimo» fino a: «comma 3, lettera b),» sono sostituite dalle seguenti: «il numero delle pubblicazioni, ricompreso tra un minimo di dieci e un massimo di quindici,»;
  • 6)dopo la lettera d) sono inserite le seguenti: «d-bis) discussione, alla presenza dei componenti della commissione giudicatrice, dei contenuti delle pubblicazioni scientifiche, nonche' delle esperienze didattiche dei candidati; svolgimento di una prova didattica su un tema individuato dalla commissione tenendo conto degli eventuali specifici ambiti tematici, ovvero, per l'area medica, delle esigenze clinico-assistenziali, individuati nel bando di concorso;
  • d-ter)fermo restando che la proposta di chiamata spetta al dipartimento di cui alla lettera e), previsione che la commissione giudicatrice concluda i propri lavori indicando il candidato piu' meritevole»;
  • b)al comma 4, le parole: «un quinto» sono sostituite dalle seguenti: «un quarto» ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I docenti di cui all'articolo 6, comma 11, contribuiscono al raggiungimento della quota di cui al periodo precedente»;
  • c)al comma 4-ter, primo periodo, dopo le parole: «gruppo scientifico-disciplinare» sono aggiunte le seguenti: «ovvero dei corrispondenti requisiti individuati ai sensi dell'articolo 16 per il gruppo scientifico-disciplinare e per le funzioni oggetto del procedimento»;
  • d)dopo il comma 4-ter e' inserito il seguente: «4-quater. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le linee guida per la valutazione svolta dall'ANVUR, dopo tre anni dalla presa di servizio, dei vincitori delle procedure effettuate ai sensi del presente articolo, nonche' degli articoli 7, commi 5-bis e 5-ter, e 24, ai fini del computo delle assegnazioni del fondo per il finanziamento ordinario delle universita' e del contributo di cui alla legge 29 luglio 1991, n. 243, secondo principi di premialita' e autonomia responsabile». All'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono apportate le seguenti modificazioni:
  • a)al comma 1-bis, la parola: «terzo» e' sostituita dalla seguente: «quarto»;
  • b)al comma 2:
  • 1)alla lettera a), le parole: «esclusivamente tramite indicazione di uno o piu' settori scientifico-disciplinari» sono sostituite dalle seguenti: «individuato tramite l'indicazione di uno o piu' settori scientifico-disciplinari ovvero di specifici ambiti tematici testualmente ricompresi nella declaratoria del medesimo gruppo scientifico-disciplinare, coerenti con le esigenze didattiche o di ricerca contenute nella programmazione strategica dell'ateneo, nonche', per l'area medica, delle specifiche esigenze clinico-assistenziali»;
  • 2)dopo la lettera a) e' inserita la seguente: «a-bis) presentazione delle domande di partecipazione unitamente a un curriculum recante i risultati, le attivita' e le esperienze del candidato, redatto in base a un formulario standard definito con il decreto di cui all'articolo 16, comma 1»;
  • 3)dopo la lettera b) e' inserita la seguente: «b-bis) nomina di una commissione giudicatrice formata da tre professori, di cui almeno due di prima fascia, assicurando il rispetto del principio dell'equilibrio di genere nonche' dei principi di imparzialita', trasparenza e rotazione, in possesso, al momento della nomina, di tutti i requisiti di cui all'articolo 16 e scelti nel rispetto dei seguenti criteri:
  • 1)un componente individuato dall'universita' che ha indetto la procedura, afferente al gruppo scientifico-disciplinare di cui al bando di concorso, ovvero stabilmente impegnato all'estero in attivita' di ricerca o di insegnamento con una posizione accademica almeno equipollente a quella di cui al bando di concorso sulla base delle tabelle di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b);
  • 2)due componenti esterni all'universita' che ha indetto la procedura, sorteggiati all'interno delle liste di cui all'articolo 17-bis relative al gruppo scientifico-disciplinare di cui al bando di concorso;
  • 3)ove il bando di concorso individui uno specifico settore scientifico-disciplinare, almeno due componenti afferenti al medesimo settore»;
  • 4)alla lettera c), le parole da: «possibilita' di prevedere» fino a: «pubblicazioni che» sono sostituite dalle seguenti: «previsione nel bando del numero delle pubblicazioni, ricompreso tra un minimo di dieci e un massimo di quindici, che» e dopo le parole: «ad eccezione di» sono inserite le seguenti: «una prova didattica su un tema individuato dalla commissione tenendo conto degli eventuali specifici ambiti tematici, ovvero, per l'area medica, delle esigenze clinico-assistenziali, individuati nel bando di concorso, nonche' di»;
  • 5)dopo la lettera c) e' inserita la seguente: «c-bis) ferma restando la procedura di chiamata di cui alla lettera d), previsione che la commissione giudicatrice concluda i propri lavori indicando il candidato piu' meritevole»;
  • c)al comma 5, le parole: «che abbia conseguito l'abilitazione scientifica nazionale di cui all'articolo 16» sono sostituite dalle seguenti: «che risulti in possesso dei requisiti di produttivita' e qualificazione scientifica determinati ai sensi dell'articolo 16». Con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i requisiti soggettivi per l'inserimento nelle liste di cui all'articolo 17-bis della legge 30 dicembre 2010, n. 240, introdotto dal comma 2 del presente articolo, le cause di esclusione di cui al comma 3 del medesimo articolo 17-bis, nonche' le modalita' per lo svolgimento, nel rispetto dei principi di pubblicita' e trasparenza, dei sorteggi di cui agli articoli 18, comma 1, lettera b-bis), e 24, comma 2, lettera b-bis), introdotte rispettivamente dai commi 3 e 4 del presente articolo. Al fine di garantire e potenziare l'offerta didattica plurilingue della Libera universita' di Bolzano, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 17, comma 125, della legge 15 maggio 1997, n. 127, limitatamente alle posizioni correlate a insegnamenti in lingua tedesca, i competenti organi della medesima universita' possono procedere alla copertura di posti di professore ordinario e di professore associato, in misura non superiore al 10 per cento dei professori di prima e di seconda fascia in servizio alla data del 31 dicembre 2025, mediante chiamata diretta di studiosi che hanno ottenuto l'abilitazione alla docenza presso universita' dei Paesi dell'area linguistica tedesca e in possesso dei requisiti di produttivita' e qualificazione scientifica di cui all'articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, relativi al gruppo scientifico-disciplinare per il quale e' effettuata la chiamata. Con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca, sentito il Consiglio universitario nazionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i titoli di abilitazione alla docenza ai fini dell'applicazione delle procedure di cui al primo periodo. Alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono apportate le seguenti modificazioni:
  • a)all'articolo 7:
  • 1)al comma 5-bis, secondo periodo, le parole: «per gli aspiranti commissari per le procedure di Abilitazione scientifica nazionale di cui all'articolo 16» sono sostituite dalle seguenti: «per essere inclusi nelle liste di cui all'articolo 17-bis»;
  • 2)al comma 5-ter, secondo periodo, le parole: «essere in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale per il settore concorsuale e la fascia a cui si riferisce la procedura» sono sostituite dalle seguenti: «essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 16 per il gruppo scientifico-disciplinare e la fascia a cui si riferisce la procedura»;
  • b)all'articolo 15, comma 2, lettera a), le parole: «ai fini delle procedure per il conseguimento dell'abilitazione» sono sostituite dalle seguenti: «ai fini dell'individuazione dei requisiti di produttivita' e di qualificazione scientifica»;
  • c)all'articolo 23, comma 2, le parole: «dell'abilitazione» sono sostituite dalle seguenti: «dei requisiti di produttivita' e di qualificazione scientifica di cui all'articolo 16».

Testo vigente dal 24 luglio 2026

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urn:nir:stato:legge:2026-07-16;129~art1 · fonte su Normattiva