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E' autorizzato il limite d'impegno di 5 miliardi, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno 1981, per la concessione di concorsi negli interessi su mutui ventennali che saranno stipulati da cooperative ortoflorofrutticole e lattiero casearie e loro consorzi e associazioni di produttori per la trasformazione di passivita' onerose, in essere alla entrata in vigore della presente legge, derivanti da investimenti effettuati nel quinquennio precedente il 31 dicembre 1980 per la realizzazione, ampliamento ed ammodernamento dei loro impianti, purche' non assistiti da finanziamenti pubblici di qualsiasi tipo. Il tasso a carico dei beneficiari dei mutui di cui al precedente comma non potra' essere inferiore al 7 per cento riducibile al 5 per cento nelle zone svantaggiate e di montagna di cui alla legge 10 maggio 1976, n. 352. Il limite d'impegno di cui al primo comma e' ripartito entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge tra le regioni a statuto ordinario e speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentita la commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281. I mutui di cui al presente articolo sono assistiti dal fondo interbancario di garanzia di cui all'articolo 36, escluso l'ultimo comma, della legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modificazioni e integrazioni e non sono cumulabili con quelli di cui al precedente articolo 12.

Testo in vigore dal 7 agosto 1981 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

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urn:nir:stato:legge:1981-08-01;423~art16 · fonte su Normattiva