Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 357/1985

    Ha colpito questo articolo
    21 dicembre 1985

    L'art. 17 della legge 1 agosto 1981, n. 423 - a norma del quale "Le Regioni a Statuto ordinario e speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni professionali, sindacali e cooperative maggiormente rappresentative a livello regionale, nonché le associazioni e le unioni dei produttori di cui alla legge 20 ottobre 1978, n. 674, e legge 27 luglio 1967, n. 622, possono apportare all'occorrenza, secondo propri programmi d'intervento, eventuali variazioni alla devoluzione delle somme loro assegnate, nell'ambito delle destinazioni di cui alla presente legge" - incide sull'autonomia delle suddette Province in materia di agricoltura, vincolandola dettagliatamente nella utilizzazione e destinazione delle somme ad esse attribuite dallo Stato per interventi nel settore, così valicando i poteri d'indirizzo e coordinamento spettanti allo Stato in forza dell'art. 119 Cost., i quali avrebbero consentito solo che le Province in questione fossero vincolate ad utilizzare gli stanziamenti secondo le finalità generali di detta legge, ma non specificamente in relazione a singole destinazioni prefigurate dalla legge stessa. Pertanto, l'articolo surriportato è costituzionalmente illegittimo nei confronti delle Province autonome di Trento e di Bolzano - per contrasto con l'art. 119 Cost. (restando assorbiti i profili di contrasto con gli artt. 8 n. 21, 9 n. 3, 16, primo comma, e 78 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, e con le relative norme di attuazione di cui all'art. 8 del d.P.R. 22 marzo 1974, n. 279, e d.P.R. 31 luglio 1978, n. 1017) -, ad eccezione della parte in cui la disciplina ivi posta si riferisce alle previsioni degli artt. 5 e 7 della medesima legge, in quanto la destinazione delle spese in essi previste discende inderogabilmente dall'adempimento del precetto dell'art. 11 Cost. e dalla connessa osservanza del Trattato istitutivo della CEE. - S. n. 37/1966.

    Art. 17 Interventi per l'agricoltura · Art. 5 Interventi per l'agricoltura · Art. 7 Interventi per l'agricoltura · Art. 8 Interventi per l'agricoltura

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1981-08-01;423~art17 · fonte su Normattiva