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[1]All'onere di lire 450 miliardi derivanti dall'attuazione della presente legge per l'anno 1981 si provvede quanto a lire 150 miliardi a carico del fondo iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1980, all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento "ripiano dello squilibrio patrimoniale, al 31 dicembre 1979, della gestione speciale per l'assicurazione invalidita', vecchiaia e superstiti dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri", e quanto a lire 300 miliardi, mediante corrispondente riduzione del fondo iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del suddetto Ministero per l'anno finanziario 1981. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

[2]La presente legge, munita del sigillo dello stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[3]Data a Roma, addi' 1 agosto 1981

[4]PERTINI

[5]SPADOLINI - BARTOLOMEI - LA MALFA - ANDREATTA Visto, il Guardasigilli: DARIDA

Testo in vigore dal 7 agosto 1981 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1981-08-01;423~art18 · fonte su Normattiva