Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 7 agosto 1981 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
E' autorizzata per l'anno 1981 la spesa di lire 40 miliardi per la concessione da parte delle regioni a statuto ordinario e speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano di contributi sulle spese di gestione sostenute dalle cooperative e loro consorzi per le operazioni di raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti vitivinicoli. E' autorizzata per l'anno 1981 la spesa di lire 40 miliardi per la concessione da parte delle regioni a statuto ordinario e speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano di contributi sulle spese di gestione sostenute dalle cooperative e loro consorzi per le operazioni di raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti zootecnici e lattiero-caseari. E' inoltre autorizzata la spesa di lire 40 miliardi per la concessione da parte delle regioni a statuto ordinario e speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano di contributi a produttori singoli o associati per la raccolta e il trasporto del latte secondo criteri fissati dal CIPAA su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste sentita la commissione di cui all'articolo 4 della legge 27 dicembre 1977, n. 984. Al riparto delle somme di cui al precedente articolo 2 e di cui al presente articolo provvede il CIPAA su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentita la commissione di cui all'articolo 4 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, in relazione alle singole produzioni.
Testo in vigore dal 7 agosto 1981 al 22 dicembre 2008
