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Per la concessione del concorso nel pagamento degli interessi sui prestiti fino a 12 mesi per la conduzione delle aziende agricole, singole o associate, e per l'utilizzazione, lavorazione e trasformazione di prodotti agricoli da parte di cooperative e loro consorzi, e' autorizzata la spesa di lire 140 miliardi di cui 70 per l'esercizio 1981 e 70 per l'esercizio 1982. I prestiti di cui al precedente comma sono assistiti dalla garanzia sussidiaria del Fondo interbancario di garanzia di cui all'articolo 36, escluso l'ultimo comma, della legge 2 giugno 1961, n. 454 e successive modificazioni ed integrazioni e sono regolati dalle norme vigenti in materia di credito agrario ed, in particolare, da quelle previste a carico dei beneficiari che impiegano in tutto o in parte la somma ricevuta in prestito per scopi diversi da quello per i quali fu concessa. Il concorso nel pagamento degli interessi sui prestiti anzidetti e' concesso dalle regioni a statuto ordinario e speciale e dalle province autonome di Trento e di Bolzano in base alle loro leggi di incentivazione, tenuto conto dei tassi massimi di riferimento determinati dal Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, e dei tassi minimi agevolati a carico dei beneficiari, stabiliti a termini dell'articolo 2-bis del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito con modificazioni nella legge 16 ottobre 1975, n. 493, o quelli che saranno fissati, ai termini dell'articolo 3 della legge 22 luglio 1975, n. 382. L'autorizzazione di spesa di cui al presente articolo deve rappresentare non piu' del 50 per cento delle complessive somme che le regioni a statuto ordinario e speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano destinano alla concessione del concorso nel pagamento degli interessi sui prestiti di conduzione; l'ulteriore occorrenza finanziaria per l'attuazione degli interventi creditizi anzidetti fara' carico alle disponibilita' delle regioni a statuto ordinario e speciale e province autonome medesime. Al riparto delle somme di cui al primo comma tra le regioni a statuto ordinario e speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvedera' il CIPAA, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentita la commissione di cui all'articolo 4 della legge 27 dicembre 1977, n. 984.
Testo in vigore dal 7 agosto 1981 al 22 dicembre 2008
