Art. 42 — Comando di personale e soppressione dell'Istituto di credito per le piccole industrie e l'artigianato
Per lo svolgimento dei compiti previsti dalla presente legge, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato puo', in attesa della revisione degli organici del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, richiedere ad altre amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo, nonche' agli enti pubblici anche economici, il comando del personale occorrente fino ad un massimo di 15 unita', facendone indicazione nominativa. Le spese relative a detto personale restano a carico dell'Amministrazione statale o dell'ente di appartenenza. L'Istituto di credito per le piccole industrie e l'artigianato e' soppresso. Alle relative operazioni di liquidazione provvede il Ministro del tesoro con le modalita' di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive integrazioni.
Testo vigente dal 9 ottobre 1991
