Art. 2 — Misure per il contrasto all'assenteismo
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((COMMA ABROGATO DALLA L. 30 DICEMBRE 2020, N. 178)). ((COMMA ABROGATO DALLA L. 30 DICEMBRE 2020, N. 178)). ((COMMA ABROGATO DALLA L. 30 DICEMBRE 2020, N. 178)). ((COMMA ABROGATO DALLA L. 30 DICEMBRE 2020, N. 178)). Per l'attuazione degli interventi previsti ai commi 1 e 4 nonche' al fine di realizzare strutture tecnologicamente avanzate per lo svolgimento dei concorsi pubblici, e' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un apposito fondo da ripartire, con una dotazione di 35 milioni di euro per l'anno 2019. L'utilizzo del fondo e' disposto, previa ricognizione dei fabbisogni, con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in relazione alle esigenze presentate. Agli oneri derivanti dal comma 5, pari a 35 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Testo in vigore dal 1 gennaio 2021 al 8 agosto 2021
