Art. 6 — Unità di crisi
Presso il Ministero della marina mercantile, nell'ambito del comitato permanente interministeriale di pronto intervento previsto dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 25 maggio 1978, n. 504, e' istituita un'unita' di crisi con le seguenti attribuzioni:
- a)l'emanazione di direttive ai comandi marittimi periferici per la messa ed il mantenimento in sicurezza di navi e di relitti che possano essere causa di incidenti in mare e per la rimozione di situazioni di pericolo di cui agli articoli 11 e 12 della legge 31 dicembre 1982, n. 979;
- b)l'emanazione di direttive e di istruzioni per la bonifica delle acque del mare e del litorale, per lo smaltimento del materiale eventualmente recuperato e per la fuoriuscita in mare;
- c)la determinazione di criteri e modalita' per la successiva verifica del sottofondo marino, della colonna d'acqua e della superficie marina. L'unita' di crisi, presieduta dal direttore generale dell'Ispettorato centrale per la difesa del mare del Ministero della marina mercantile, si avvale dell'ICRAM che a tale fine coordina le attivita' di istituti ed enti di ricerca nazionali, nonche' di istituti a carattere scientifico ed universitario specializzati nelle scienze del mare. Il comitato permanente interministeriale di pronto intervento, previsto dal citato articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 504 del 1978, e' integrato con un rappresentante del Ministero dell'ambiente, un rappresentante del Ministero del tesoro, un rappresentante del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica ed un rappresentante del Ministro per il coordinamento della protezione civile.
Testo vigente dal 14 marzo 1992
