Interventi per la ristrutturazione dell'autotrasporto e lo sviluppo dell'intermodalita'

Art. 2 — Investimenti innovativi e formazione professionale

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 31 dicembre 1997 al 20 febbraio 2000. Leggi il testo vigente →

Per lo sviluppo dell'impresa di autotrasporto di merci in funzione del trasporto combinato e, in tale contesto, degli investimenti innovativi e per la formazione professionale, gli interventi previsti dal presente articolo sono destinati al finanziamento agevolato delle iniziative riguardanti:

  • a)l'acquisizione dei programmi e delle apparecchiature finalizzati all'introduzione di tecnologie innovative funzionali allo sviluppo dell'intermodalita' e del trasporto combinato, ed all'innovazione della gestione dell'impresa di trasporto, affinche' la stessa possa orientarsi verso forme di trasporto combinato, ivi compresi i sistemi satellitari e telematici che consentano la gestione unitaria ed il controllo della merce durante ogni singola fase del trasporto, nonche' dell'assistenza specialistica necessaria per il conseguimento della certificazione di qualita' secondo gli standard di cui alle norme UNI-EN 29.000 ovvero ISO 9000. Alle suddette iniziative e' riservato il 10 per cento delle risorse previste dall'articolo 1, comma 3, lettera a);
  • b)la partecipazione alla realizzazione di aree attrezzate e di immobili per l'interscambio e lo stoccaggio delle merci, ovvero l'acquisizione di spazi nelle stesse aree e nei suddetti immobili, con priorita' per gli interventi in aree interportuali o in centri intermodali gia' individuati nei piani urbanistici; alla realizzazione di piattaforme intermodali per la movimentazione delle merci e delle unita' di carico, compresi i sistemi informatici per ottimizzare la logistica e le procedure gestionali dell'impresa, nonche' all'acquisto e alla realizzazione di beni immobili per l'attivita' di autoriparazione dei propri veicoli e degli impianti di trattamento e smaltimento dei reflui inquinanti. Alle suddette iniziative, che potranno essere ammesse in quanto conformi alle vigenti disposizioni nazionali e comunitarie in materia di libera concorrenza e coerenti con un razionale sviluppo del trasporto combinato, e' riservato il 38 per cento delle risorse previste dall'articolo 1, comma 3, lettera a);
  • c)la riconversione e modifica del parco veicolare circolante, mediante l'acquisizione di nuovi veicoli, per conseguire un miglioramento delle condizioni di sicurezza stradale, limitatamente alla sostituzione dei veicoli immatricolati da oltre dieci anni alla data di entrata in vigore della presente legge, e per consentire una sensibile riduzione della capacita' di carico complessiva e una riduzione nonche' il miglioramento dell'impatto ambientale in modo da conseguire standard piu' elevati di quelli previsti dalla normativa comunitaria; nonche' mediante l'acquisizione di unita' di trasporto intermodale, in particolare di quelle specificamente destinate al trasporto combinato in regime di normative ADR/RID per il trasporto di merci pericolose e ATP per il trasporto di prodotti deperibili, al fine della ottimizzazione complessiva dell'offerta di trasporto stradale in favore dell'intermodalita'. Alle suddette iniziative e' riservato il 46 per cento delle risorse previste dall'articolo 1, comma 3, lettera a);
  • d)interventi di adeguamento per la riduzione di emissioni inquinanti su veicoli immatricolati da oltre cinque anni alla data di entrata in vigore della presente legge. Per tali interventi puo' essere concesso un contributo fino al 25 per cento del costo totale documentato dalle aziende interessate. Alle suddette iniziative e' riservato il 4 per cento delle risorse previste dall'articolo 1, comma 3, lettera a);
  • e)la formazione professionale degli operatori e dei loro dipendenti, finalizzata ad acquisire competenze e capacita' professionali adeguate alla gestione dei nuovi modelli di impresa e delle nuove tecnologie di movimentazione delle unita' di carico, dei mezzi di trasporto e degli impianti intermodali, anche utilizzando a tale scopo le risorse attivabili mediante il cofinanziamento dell'Unione europea. Alle suddette iniziative e' riservato il 2 per cento delle risorse previste dall'articolo 1, comma 3, lettera a). A favore delle operazioni di cui al comma 1, realizzate nel triennio 1997-1999, possono essere concessi mutui al tasso di interesse pari ad un terzo del tasso di riferimento, con rate di ammortamento per capitale ed interessi costanti, con le seguenti caratteristiche:
  • a)per le operazioni di cui al comma 1, lettera a), mutui quinquennali fino al 75 per cento dell'investimento, nel limite massimo di lire 550 milioni;
  • b)per le operazioni di cui al comma 1, lettera b), per gli immobili nonche' per le aree attrezzate e per gli spazi in essi situati mutui decennali fino al 60 per cento dell'investimento, nel limite massimo di lire 2 miliardi e per le attrezzature ed i sistemi informatici e telematici mutui quinquennali fino al 60 per cento dell'investimento, nel limite massimo di lire 1 miliardo;
  • c)per le operazioni di cui al comma 1, lettera c), mutui quinquennali fino al 70 per cento dell'investimento, nel limite massimo di lire 1 miliardo;
  • d)per le iniziative di cui al comma 1, lettera d), possono essere concessi contributi a copertura delle spese documentate. Sono ammesse anticipazioni. I finanziamenti per gli interventi di cui al comma 1, lettere a), b) e c), possono essere concessi alla medesima impresa anche per piu' operazioni a condizione che prima dell'accensione di un nuovo mutuo sia stata rimborsata almeno la meta' del capitale di ciascuno dei mutui gia' in essere. Il Comitato di cui all'articolo 8 delibera l'ammissione delle imprese di autotrasporto ai finanziamenti di cui al presente articolo sulla base della istruttoria eseguita dai soggetti indicati all'articolo 10, comma 1, nei limiti delle risorse autorizzate, tenuto conto:
  • a)della tipologia della impresa richiedente, dando priorita' alle imprese e raggruppamenti di cui all'articolo 4, alle imprese artigiane ed alle piccole e medie imprese di minore dimensione, ai raggruppamenti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e);
  • b)dei benefici, rapportati ai costi dell'investimento, nel conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, con particolare riferimento alla tutela ambientale ed alla sicurezza del luogo di lavoro, come disciplinata dal decreto legislativo l9 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, e dando priorita' ai veicoli a minore impatto di inquinamento;
  • c)dell'incidenza nell'investimento programmato delle misure destinate a favorire l'intermodalita' ed il trasporto combinato;
  • d)degli effetti occupazionali permanenti indotti dall'investimento programmato, secondo la relazione di cui all'articolo 6, comma 1;
  • e)del rapporto tra finanziamento richiesto e valore globale dell'investimento. I soggetti di cui all'articolo 10, comma 1, incaricati dell'istruttoria, evidenzieranno le possibilita' che l'investimento prospettato dall'impresa possa essere ammesso, in tutto o in parte, ad altro finanziamento agevolativo, compatibile con le agevolazioni previste dalla presente legge. In tal caso il Comitato di cui all'articolo 8 prospettera' al richiedente tale possibilita' e indichera' la parte di investimento che mediante la presente legge potra' essere finanziata. Analogamente si procedera' ove il finanziamento richiesto sia superiore a quello accordabile con la presente legge. Il Comitato di cui all'articolo 8 e' autorizzato ad utilizzare parte delle risorse previste all'articolo 1, comma 3, per finalita' diverse qualora si dimostri l'impossibilita' di utilizzare tali risorse per le finalita' di spesa originarie

Testo in vigore dal 31 dicembre 1997 al 20 febbraio 2000

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

urn:nir:stato:legge:1997-12-23;454~art2 · fonte su Normattiva