Art. 24 — Finanziamenti agevolati
Per la promozione delle attivita' di cui all'articolo 19 possono essere concessi dagli istituti ed aziende di credito di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive integrazioni, anche in deroga alle disposizioni dei singoli statuti, finanziamenti agevolati, di importo non superiore a 2 miliardi di lire e di durata non superiore a 2 miliardi di lire e di durata non superiore ai dieci anni. Tali limiti possono essere modificati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato su conforme deliberazione del CIPI. Nei territori di cui all'allegato al Regolamento CEE n. 2052/88 del Consiglio, e nei territori italiani colpiti da fenomeni di declino industriale, individuati con decisione della Commissione delle Comunita' europee del 21 marzo 1989 e interessati dalle azioni comunitarie di sviluppo di cui al citato Regolamento CEE n. 2052/88, le agevolazioni previste dal presente articolo possono essere estese anche alla fase di organizzazione e di avvio dei consorzi o delle societa' consortili. I contributi in conto capitale previsti dall'articolo 22 e i finanziamenti agevolati di cui al presente articolo non possono complessivamente superare il 60 per cento delle spese previste dai programmi di attivita' di cui all'articolo 19. Il limite e' elevato all'80 per cento per i territori di cui all'allegato al Regolamento CEE n. 2052/88 del Consiglio, e per i territori italiani colpiti da fenomeni di declino industriale, individuati con decisione della Commissione delle Comunita' europee del 21 marzo 1989 e interessati dalle azioni comunitarie di sviluppo di cui al citato Regolamento CEE n. 2052/88. Gli istituti e le aziende di credito di cui al comma 1, dopo aver deliberato i finanziamenti e in attesa che gli stessi vengano erogati, possono effettuare operazioni di prefinanziamento a un tasso di interesse pari a quello previsto dall'articolo 25 a condizione che il consorzio o la societa' consortile impieghino mezzi propri per un ammontare pari alla differenza tra l'importo complessivo dell'investimento riconosciuto e l'importo del finanziamento concesso dall'istituto o dalle aziende di credito e del contributo di cui all'articolo 22.
Testo vigente dal 9 ottobre 1991
