Interventi per la ristrutturazione dell'autotrasporto e lo sviluppo dell'intermodalita'

Art. 3 — Incentivazione all'esodo volontario di autotrasportatori monoveicolari ed alla riduzione volontaria dell'offerta di trasporto

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Per l'esodo volontario di autotrasportatori monoveicolari, finalizzato alla razionalizzazione dell'offerta di autotrasporto ed alla riduzione della capacita' di trasporto complessiva, sono concessi contributi a favore di imprenditori che rinuncino volontariamente all'attivita' di autotrasporto. La liquidazione dei contributi e' subordinata congiuntamente:

  • a)alla cessazione definitiva dell'attivita' sia direttamente che indirettamente;
  • b)alla cancellazione dal registro delle imprese o dall'albo delle imprese artigiane e dall'albo degli autotrasportatori ed alla conseguente revoca e restituzione dell'autorizzazione di cui all'articolo 41 della legge 6 giugno 1974, n. 298. La cancellazione dall'albo degli autotrasportatori avra' effetto per dieci anni e inibira' all'interessato di figurare quale socio, direttamente o indirettamente, in aziende che siano iscritte o che intendano iscriversi all'albo degli autotrasportatori. Possono usufruire dei contributi gli imprenditori che si trovino nelle seguenti condizioni:
  • a)esercitino l'autotrasporto di cose per conto di terzi senza lavoratori dipendenti, avendo in disponibilita' un solo autoveicolo, o un solo complesso veicolare, di massa complessiva superiore a 11,5 tonnellate, con un'autorizzazione al trasporto di merci della quale gli imprenditori siano titolari da almeno dieci anni alla data di entrata in vigore della presente legge;
  • b)nei sei mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge presentino domanda di cessazione dell'attivita' e contestuale richiesta di cancellazione dall'albo degli autotrasportatori, con effetto dalla data di ammissione al contributo;
  • c)procedano alla restituzione dell'autorizzazione di cui all'articolo 41 della legge 6 giugno 1974, n. 298. Il Comitato di cui all'articolo 8 delibera, sentiti i comitati provinciali per l'albo degli autotrasportatori, l'ammissione degli imprenditori ai benefici di cui al presente articolo, nei limiti delle risorse autorizzate, sulla base dell'istruttoria eseguita dai soggetti di cui all'articolo 10, comma 1, tenuto conto dell'eta' e del periodo di attivita'. ((I comitati provinciali per l'albo degli autotrasportatori si pronunciano entro il termine perentorio di trenta giorni; decorso inutilmente tale termine, il Comitato di cui all'articolo 8 delibera l'ammissione ai benefici di cui al presente articolo, sulla base dell'istruttoria eseguita dai soggetti di cui all'articolo 10, comma 1)). Il contributo e' riconosciuto nella misura forfettaria di lire 60 milioni per ciascun operatore titolare di una autorizzazione per un veicolo di massa complessiva non superiore a 26 tonnellate che escluda la possibilita' di agganciamento di rimorchi e di lire 110 milioni per ciascun operatore titolare di autorizzazione per un complesso veicolare fino a 44 tonnellate, ed e' erogato in unica soluzione entro e non oltre centottanta giorni dalla deliberazione favorevole del Comitato di cui all'articolo 8. Ai fini dell'applicazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, gli importi di cui al presente comma sono equiparati ai redditi indicati all'articolo 16, comma 1, lettera g), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. Le finalita' del presente articolo possono essere perseguite anche con interventi per la riduzione volontaria dell'offerta di autotrasporto. A tal fine, alle iniziative previste dai commi 7, 8 e 9 possono essere destinate le risorse per l'incentivazione all'esodo volontario di cui al presente articolo, nonche' quelle che risultino non utilizzate per le finalita' previste dall'articolo 4 per l'aggregazione delle imprese di autotrasporto. Le imprese nazionali autorizzate all'autotrasporto di merci per conto di terzi che, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, rinuncino ad una percentuale fino ad un massimo del 30 per cento del tonnellaggio accordato, si impegnino a non acquisire nuove autorizzazioni per un periodo di cinque anni e presentino, nel termine di quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un piano di investimenti triennali per il miglioramento della qualita' del servizio possono iscrivere tra le immobilizzazioni immateriali del relativo bilancio un saldo attivo di importo fino al 100 per cento del valore totale dei titoli autorizzativi posseduti alla data di entrata in vigore della presente legge e oggetto di rinuncia. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dei trasporti e della navigazione con proprio regolamento determina i criteri e le modalita':
  • a)per il calcolo del saldo attivo da iscrivere in bilancio in rapporto alle percentuali di tonnellaggio cui le imprese rinunciano;
  • b)per la redazione dei piani di investimenti triennali, con indicazione delle singole componenti dei piani stessi. I piani di investimenti diretti al miglioramento della qualita' del servizio di autotrasporto sono presentati al Comitato di cui all'articolo 8 che, entro trenta giorni dalla ricezione dei piani, forma una graduatoria dei medesimi ai fini dell'ammissione ai benefici.

Testo in vigore dal 31 dicembre 1999 al 20 febbraio 2000

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