Ristrutturazione dell'autotrasporto di cose per conto di terzi

Art. 10 — Assunzione, alle dipendenze di imprese esercenti l'autotrasporto di cose per conto di terzi, di imprenditori che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi con la disponibilità di un solo autoveicolo

Alle imprese iscritte nell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi di cui alla citata legge n. 298 del 1974 che assumano, alle proprie dipendenze, imprenditori titolari di autorizzazione al trasporto di cose per conto di terzi per autoveicoli o complessi di veicoli di massa complessiva superiore a 11.500 chilogrammi che esercitino l'autotrasporto di cose per conto di terzi senza dipendenti e con la disponibilita' di un solo autoveicolo, puo' essere concessa, per due anni, la fiscalizzazione totale degli oneri sociali gravanti in relazione alla retribuzione di ciascuna unita' lavorativa assunta ai sensi del presente articolo. Il Ministro dei trasporti, ai sensi dell'articolo 11, determina il contingente di domande per il beneficio di cui al comma 1 che possono essere accolte entro il limite delle risorse assegnate per le finalita' del presente articolo, come definite nel rispetto del principio di ripartizione dei fondi disponibili in modo da assicurare l'equilibrato soddisfacimento delle finalita' della presente legge. L'importo dei minori contributi relativi alle unita' lavorative assunte ai sensi del presente articolo e' rimborsato, su conforme richiesta dell'INPS e dell'INAIL, a valere sul fondo nazionale per l'autotrasporto di cose per conto di terzi di cui all'articolo 2 della citata legge n. 404 del 1985. Le autorizzazioni al trasporto di cose per conto di terzi di cui sono titolari i soggetti assunti ai sensi del comma 1 sono trasferite d'ufficio, a titolo gratuito, alle imprese che procedono all'assunzione. I crediti d'imposta di cui all'articolo 13 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, e all'articolo 9 del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 261, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 1990, n. 331, possono essere fatti valere anche in sede di versamento delle ritenute alla fonte operate, dai sostituti di imposta, sulle retribuzioni dei dipendenti e sui compensi da lavoro autonomo.

Testo vigente dal 12 febbraio 1992

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 382/1992

    Questione infondata
    29 luglio 1992

    La non frazionabilità dell'interesse nazionale sotteso alla legge 5 febbraio 1992, n. 68 (v. massima A) è in "re ipsa" e, al riguardo, non può ipotizzarsi alcun intervento condizionato da limiti territoriali su un fattore del processo produttivo che trova la sua ragion d'essere ed esalta la sua efficienza nella mobilità e nel collegamento con altri sistemi, ne', data la evidente complementarietà delle singole previsioni della legge e il rapporto di interdipendenza funzionale che condiziona l'efficacia di esse, sarebbe possibile disarticolare l'intervento stesso in ragione delle dimensioni artigianali o industriali delle imprese destinatarie. Neppure può ritenersi che la legge predetta si ponga in contrasto con la legge provinciale 16 marzo 1992, n. 13, emanata dalla Provincia autonoma di Trento in materia, stante per quest'ultima l'estensione temporale più ampia, l'incidenza parzialmente diversa, la scelta di differenti strumenti di finanziamento e la considerazione solo di alcuni aspetti della problematica afferente all'autotrasporto. Non violano quindi la competenza esclusiva della Provincia autonoma di Trento in materia di artigianato (art. 8, n. 9 dello Statuto) gli artt. 3, secondo e terzo comma, nonché 4 e 6 della predetta legge 5 febbraio 1992, n. 68, i quali prevedono, per le imprese artigiane esercenti l'autotrasporto, agevolazioni nell'ammortamento dei mutui in caso di associazione in cooperative o consorzi, ovvero per l'acquisto di automezzi e per la realizzazione di infrastrutture, ne' gli artt. 9 e 10 che, rispettivamente, incentivano le cessazioni di attività per imprenditori singoli ed accordano la fiscalizzazione degli oneri sociali a chi assume questi ultimi alle proprie dipendenze. - S. nn. 734/1988, 796/1988.

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1992-02-05;68~art10 · fonte su Normattiva