Art. 10 — Assunzione, alle dipendenze di imprese esercenti l'autotrasporto di cose per conto di terzi, di imprenditori che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi con la disponibilità di un solo autoveicolo
Alle imprese iscritte nell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi di cui alla citata legge n. 298 del 1974 che assumano, alle proprie dipendenze, imprenditori titolari di autorizzazione al trasporto di cose per conto di terzi per autoveicoli o complessi di veicoli di massa complessiva superiore a 11.500 chilogrammi che esercitino l'autotrasporto di cose per conto di terzi senza dipendenti e con la disponibilita' di un solo autoveicolo, puo' essere concessa, per due anni, la fiscalizzazione totale degli oneri sociali gravanti in relazione alla retribuzione di ciascuna unita' lavorativa assunta ai sensi del presente articolo. Il Ministro dei trasporti, ai sensi dell'articolo 11, determina il contingente di domande per il beneficio di cui al comma 1 che possono essere accolte entro il limite delle risorse assegnate per le finalita' del presente articolo, come definite nel rispetto del principio di ripartizione dei fondi disponibili in modo da assicurare l'equilibrato soddisfacimento delle finalita' della presente legge. L'importo dei minori contributi relativi alle unita' lavorative assunte ai sensi del presente articolo e' rimborsato, su conforme richiesta dell'INPS e dell'INAIL, a valere sul fondo nazionale per l'autotrasporto di cose per conto di terzi di cui all'articolo 2 della citata legge n. 404 del 1985. Le autorizzazioni al trasporto di cose per conto di terzi di cui sono titolari i soggetti assunti ai sensi del comma 1 sono trasferite d'ufficio, a titolo gratuito, alle imprese che procedono all'assunzione. I crediti d'imposta di cui all'articolo 13 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, e all'articolo 9 del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 261, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 1990, n. 331, possono essere fatti valere anche in sede di versamento delle ritenute alla fonte operate, dai sostituti di imposta, sulle retribuzioni dei dipendenti e sui compensi da lavoro autonomo.
Testo vigente dal 12 febbraio 1992
