Interventi per la ristrutturazione dell'autotrasporto e lo sviluppo dell'intermodalita'

Art. 8 — Comitato per l'autotrasporto e l'intermodalità

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Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dei trasporti e della navigazione istituisce, con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro dell'ambiente, il Comitato per l'autotrasporto e l'intermodalita' composto da quattordici componenti, oltre al Ministro dei trasporti e della navigazione, che lo presiede, anche mediante suo delegato. I componenti del Comitato sono:

  • a)il presidente del comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori, con la qualifica di vicepresidente;
  • b)un componente designato dal Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato ed un supplente con qualifica non inferiore a dirigente;
  • c)un componente designato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
  • d)un componente designato dal Ministro dell'ambiente;
  • e)un componente designato dal Ministro dei lavori pubblici;
  • f)due componenti scelti dal Ministro dei trasporti e della navigazione;
  • g)cinque componenti, indicati dalle cinque associazioni piu' rappresentative della categoria degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, di cui all'articolo 4 delle norme approvate con decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1976, n. 32;
  • h)due componenti indicati congiuntamente dalle associazioni nazionali di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo, riconosciute dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1951, n. 302, e successive modificazioni, presenti nel comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori. Il Comitato dura in carica tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ha sede presso il Ministero dei trasporti e della navigazione, delibera l'ammissione delle imprese agli interventi finanziari previsti dalla presente legge, secondo il piano di ripartizione e comunque nei limiti della spesa autorizzata. Le spese di funzionamento del Comitato, ivi comprese quelle destinate all'acquisto delle necessarie attrezzature, nonche' l'importo delle indennita' e dei compensi che devono essere corrisposti ai componenti del Comitato sono stabiliti con il decreto di cui al comma 1. Al relativo onere, valutato in lire 500 milioni annui a decorrere dal 1997, si provvede quanto a lire 500 milioni per l'anno 1997, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione, e quanto a lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999 parzialmente utilizzando le corrispondenti proiezioni di tale accantonamento per gli anni medesimi.

Testo in vigore dal 31 dicembre 1997 al 31 dicembre 1999

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