Art. 11 — Collegio dei revisori dei conti
Il Collegio dei revisori dei conti e' composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, i quali devono essere iscritti al registro dei revisori legali, o tra persone in possesso di specifica professionalita'. Il Presidente e un membro supplente sono designati dal Ministro dell'economia e delle finanze. I membri del Collegio restano in carica quattro anni e possono essere riconfermati nell'incarico una sola volta. I compensi dei membri del Collegio dei revisori sono stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e sono posti a carico del bilancio dell'((Autorita' di sistema portuale)). Ai membri del Collegio dei revisori si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti del Collegio non possono partecipare, in qualsiasi forma, alle attivita' attinenti le competenze dell'((Autorita' di sistema portuale)) o di altri organismi che svolgono compiti, in qualsiasi modo collegati alle attivita' dell'((Autorita' di sistema portuale)). Il Collegio dei revisori dei conti provvede a tutti i compiti previsti dalla normativa vigente relativamente alla funzione di revisore dei conti. Esso, in particolare:
- a)provvede al riscontro degli atti di gestione;
- b)accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili ed effettua trimestralmente le verifiche di cassa;
- c)redige le relazioni di propria competenza ed in particolare una relazione sul conto consuntivo;
- d)riferisce periodicamente al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
- e)assiste alle riunioni del Comitato di gestione di cui all'articolo 9 con almeno uno dei suoi membri. Il Collegio puo' chiedere al Presidente dell'((Autorita' di sistema portuale)) notizie sull'andamento e la gestione dell'((Autorita' di sistema portuale)) ovvero su singole questioni, riferendo al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti eventuali irregolarita' riscontrate. Il Collegio dei revisori e' convocato dal Presidente del collegio, anche su richiesta dei componenti, ogni qualvolta lo ritenga necessario e comunque almeno una volta per trimestre. ((Gli atti di controllo sono espressi a maggioranza dei componenti.)) Sono considerati presenti anche i componenti che assistono a distanza, purche' con modalita' di telecomunicazione che consentano l'identificazione, la partecipazione ininterrotta alla discussione e l'intervento in tempo reale degli argomenti. In tal caso la riunione del Collegio si considera tenuta nel luogo dove si trova il Presidente.
Testo vigente dal 24 febbraio 2018
