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Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a somministrare all'IMI, in aggiunta agli importi previsti dallo articolo 4 della legge 18 dicembre 1961, n. 1470, e successive integrazioni, nuovi fondi per la concessione, entro il limite di lire 10 miliardi, di finanziamenti relativi a richieste di mutuo presentate sino alla data dei 3 dicembre 1970, con le modalita' previste dalla legge predetta e successive modificazioni. Le somme che saranno versate all'IMI dai mutuatari in restituzione dei capitali mutuati ai sensi del precedente comma e della legge 18 dicembre 1961, n. 1470, e successive integrazioni ed in pagamento dei relativi interessi affluiranno direttamente al patrimonio dello Istituto medesimo per essere reimpiegate per gli scopi previsti dagli articoli 1, 2 e 3 della presente legge.

Testo in vigore dal 28 aprile 1971 al 1 gennaio 1976

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urn:nir:stato:legge:1971-03-22;184~art8 · fonte su Normattiva