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Per la conversione produttiva di aziende attualmente esistenti nella zona industriale, dirette a garantire attivita' produttive non inquinanti e per l'impianto di nuove aziende che localmente sostituiscono parzialmente o totalmente le imprese industriali costrette a ridurre il numero dei lavoratori dipendenti, puo' essere richiesta la concessione degli speciali finanziamenti previsti dalla legge 30 luglio 1959, n. 623 e successive modificazioni ed integrazioni, al tasso d'interesse del 4 per cento, ferme restando le altre condizioni previste dalla stessa legge. Il carattere sostitutivo delle iniziative e' accertato, sentita la Regione, con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato di concerto con il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e con il Ministro per i lavori pubblici. I contributi annuali in conto interessi previsti dall'articolo 4 della legge 30 luglio 1959, n. 623, verranno corrisposti in unica soluzione ed anticipatamente agli istituti di credito interessati, in misura pari al valore attuale del loro ammontare calcolato al tasso d'interesse delle relative operazioni finanziarie. Per la concessione dei contribuiti previsti nel precedente comma e' autorizzata la spesa di lire 18.000 milioni da stanziare nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dello artigianato in ragione di lire 2.000 milioni per l'anno finanziario 1973, di lire 3.000 milioni per l'anno 1974, di lire 5.000 milioni per l'anno 1975 e di lire 4.000 milioni per ciascuno degli anni 1976 e 1977.
Testo in vigore dal 8 maggio 1973 al 4 dicembre 1984
