In sostituzione delle soprintendenze ai monumenti e alle gallerie di Venezia sono istituite, con sede in Venezia, la soprintendenza ai monumenti di Venezia, la soprintendenza ai monumenti del Veneto, la soprintendenza alle gallerie di Venezia e la soprintendenza alle gallerie del Veneto. Con le norme aventi valore di legge di cui al terzo comma del precedente articolo 9 saranno determinate le competenze anche territoriali degli uffici di cui ai precedenti commi e sara' provveduto all'adeguamento delle dotazioni organiche di cui alla tabella B) annessa al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283. Alla spesa derivante dall'applicazione del primo comma del presente articolo e del terzo comma, lettera b), dell'articolo 9, determinata per l'anno finanziario 1973 in lire 350 milioni si fa fronte mediante corrispondente riduzione del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 8 maggio 1973

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urn:nir:stato:legge:1973-04-16;171~art16 · fonte su Normattiva