Al fine di perseguire le finalita' di cui all'articolo 1, le amministrazioni dello Stato e la regione Veneto, anche su richiesta degli enti locali interessati, si avvarranno, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, della consulenza del comitato di cui al comma seguente e del laboratorio per lo studio della dinamica delle grandi masse del Consiglio nazionale delle ricerche, nell'ambito delle sue competenze, autorizzato a valersi della consulenza di istituti ed esperti anche stranieri. Entro il termine di trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sara' nominato, con decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con quello per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, sentita la regione Veneto, un comitato tecnico-scientifico per lo studio dei problemi concernenti la difesa di Venezia. 6 Questo comitato viene a sostituirsi al "Comitato per lo studio dei provvedimenti a difesa della citta' di Venezia ed a salvaguardia dei suoi caratteri ambientali e monumentali" recependone gli studi e le sperimentazioni.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 29 novembre 1984, n.798
6La L. 29 novembre 1984, n.798, ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Il comitato tecnico-scientifico di cui al secondo comma dell'articolo 8 della legge 16 aprile 1973, n. 171, e' soppresso".
Testo vigente dal 4 dicembre 1984
