Per l'esecuzione delle opere previste dal precedente articolo 7, il Ministero dei lavori pubblici e' autorizzato ad assumere impegni fino alla concorrenza della somma indicata nella lettera a) del precedente articolo 19. I relativi pagamenti saranno regolati in modo da non superare il limite delle somme che verranno iscritte nello stato di previsione dello stesso Ministero in ragione di lire 7 miliardi nell'anno 1973, di lire 24 miliardi nell'anno 1974, di lire 31 miliardi nell'anno 1975, di lire 19 miliardi nell'anno 1976 e di lire 12 miliardi nell'anno 1977. La spesa di lire 3 miliardi prevista dall'articolo 19, lettera e), sara' stanziata nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 2 miliardi nell'anno 1973 e di lire 1 miliardo nell'anno 1974. La spesa di lire 4 miliardi prevista dall'articolo 19, lettera h), sara' stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, in ragione di lire 1 miliardo per ciascuno degli esercizi dal 1973 al 1976.

Testo vigente dal 8 maggio 1973

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urn:nir:stato:legge:1973-04-16;171~art22 · fonte su Normattiva