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Per l'esecuzione dei lavori di pronto intervento necessari per il ripristino delle comunicazioni sulla rete delle strade statali e per il collegamento viario provvisorio della rete anzidetta nelle zone colpite dall'alluvione da effettuarsi a cura dell'Azienda nazionale autonoma delle strade e' autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni. Per la sistemazione e per la riparazione di strade statali, comprese le opere di consolidamento, risanamento e difesa, da eseguirsi, sentita la regione Piemonte, con i miglioramenti tecnici indispensabili, e' autorizzata la spesa di lire 10.000 milioni. La spesa complessiva di lire 12.000 milioni sara' iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1977 per essere assegnata all'Azienda nazionale autonoma delle strade. Ai fini del primo comma del presente articolo il capo compartimento della viabilita' e' autorizzato, in deroga ai limiti stabiliti dall'articolo 70 del regolamento 25 maggio 1895, n. 350 e successive modificazioni, e dall'articolo 25, lettera e) della legge 7 febbraio 1961, n. 59, a disporre l'esecuzione con il sistema dell'economia.
Testo in vigore dal 1 settembre 1977 al 22 dicembre 2008
