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Alle esigenze derivanti dagli eventi calamitosi di cui all'articolo 1 della presente legge nel settore agricolo si provvede con il Fondo di solidarieta' nazionale in agricoltura di cui alla legge 25 maggio 1970, n. 364. La dotazione del fondo e' incrementata per l'anno 1977 di lire 12.000 milioni. La predetta somma di lire 12.000 milioni sara' iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per essere versata all'apposito conto corrente denominato "Fondo di solidarieta' nazionale" aperto presso la tesoreria centrale.

Testo in vigore dal 1 settembre 1977 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1977-08-08;639~art5 · fonte su Normattiva