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Il fondo delle anticipazioni dello Stato, previsto dal primo comma dell'articolo 1 della legge 22 febbraio 1968, n. 115, per l'applicazione dell'articolo 3 del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1952, n. 50, a favore delle imprese danneggiate da pubbliche calamita' nei comuni di cui al precedente articolo 1, gia' elevato a lire 15.000 milioni con l'articolo 1 della legge 5 maggio 1977, n. 209, e' ulteriormente elevato a lire 18.000 milioni. Il limite di spesa di lire 7.050 milioni previsto dal primo comma dell'articolo 1 della legge 19 luglio 1971, n. 582, per l'applicazione delle provvidenze di cui all'articolo 5 del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1952, n. 50, gia' elevato a lire 9.050 milioni con l'articolo 1 della legge 5 maggio 1977, n. 209, e' ulteriormente elevato a lire 9.550 milioni. 1 Il limite di spesa di lire 2.730 milioni, previsto dal terzo comma dell'articolo 1 della legge 22 febbraio 1968, n. 115, per la concessione delle provvidenze contemplate nell'articolo 7-bis del citato decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1952, n. 50, gia' elevato a lire 3.230 milioni con l'articolo 1 della legge 5 maggio 1977, n. 209, e' ulteriormente elevate a lire 4.230 milioni. La maggiore spesa prevista dal primo comma del presente articolo sara' iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, in ragione di lire 1.000 milioni nell'anno finanziario 1977 e di lire 2.000 milioni nell'anno finanziario 1978; quella di cui al secondo comma nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1977; quella di cui al terzo comma in quello del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno finanziario 1977.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 3 gennaio 1978, n.2

1

La L. 3 gennaio 1978, n.2 ha disposto (con l'art. 10 comma 3) che "Il limite di spesa di lire 9.550 milioni previsto dal secondo comma dell'articolo 8 della legge 8 agosto 1977, n. 639, per l'applicazione delle provvidenze di cui all'articolo 5 del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1952, n. 50, e' ulteriormente elevato a lire 16.550 milioni"

Testo in vigore dal 29 gennaio 1978 al 22 dicembre 2008

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