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Per l'erogazione dei contributi a fondo perduto di cui al precedente articolo 9 e' stanziata nel bilancio di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per il 1977 la somma di lire 3.000 milioni. Il fondo delle anticipazioni dello Stato previsto dal primo comma dell'articolo 1 della legge 22 febbraio 1968, n. 115, per l'applicazione dell'articolo 3 del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1952, n. 50, a favore delle imprese danneggiate da pubbliche calamita' nei comuni di cui al precedente articolo 1, gia' elevato a lire 18.000 milioni con l'articolo 8 della legge 8 agosto 1977, n. 639, e' ulteriormente elevato a lire 38.000 milioni. Il limite di spesa di lire 9.550 milioni previsto dal secondo comma dell'articolo 8 della legge 8 agosto 1977, n. 639, per l'applicazione delle provvidenze di cui all'articolo 5 del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1952, n. 50, e' ulteriormente elevato a lire 16.550 milioni. La maggiore spesa prevista dal secondo comma del presente articolo sara' iscritta nello stato di previsione del Ministero del tesoro in ragione di lire 15.000 milioni nell'anno finanziario 1977 e di lire 5.000 milioni nell'anno finanziario 1978; quella di cui al terzo comma nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1977.
Testo in vigore dal 14 gennaio 1978 al 22 dicembre 2008
