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Per provvedere alle necessita' urgenti di ripristino provvisorio delle opere di conto dello Stato sul territorio della regione Piemonte, lo stanziamento previsto nell'articolo 2, primo comma, della legge 8 agosto 1977, n. 639, e' aumentato di lire 4.500 milioni. Per l'attuazione degli interventi indicati nel comma precedente nel territorio delle regioni Valle d'Aosta, Lombardia e Liguria e' stanziata la spesa di lire 2.500 milioni. Per il ripristino definitivo e la ricostruzione delle opere di edilizia demaniale e di culto nel territorio della regione Piemonte lo stanziamento previsto dall'articolo 2, terzo comma, della legge 8 agosto 1977, n. 639, e' aumentato di lire 1.000 milioni. Per l'attuazione degli interventi previsti nel comma precedente, nei territori delle regioni Valle d'Aosta, Lombardia e Liguria e' stanziata la spesa, rispettivamente di lire 100 milioni, 2.000 milioni e 1.000 milioni. La somma complessiva di lire 11.100 milioni, occorrente per l'attuazione dei commi precedenti sara' iscritta nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 8.000 milioni nell'anno finanziario 1977 e di lire 3.100 milioni nell'anno finanziario 1978.

Testo in vigore dal 14 gennaio 1978 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1978-01-03;2~art2 · fonte su Normattiva