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Per l'esecuzione dei lavori di pronto intervento necessari per il ripristino delle comunicazioni sulla rete delle strade statali e per il collegamento ferroviario provvisorio della rete anzidetta nelle zone colpite dagli eventi alluvionali di cui al precedente articolo 1, da effettuarsi a cura dell'Azienda nazionale autonoma delle strade, e' autorizzata la spesa di lire 15.000 milioni. Sullo stanziamento del comma precedente l'ANAS potra' eseguire, sentite le regioni, lavori di riparazione, sistemazione di strade statali, comprese le opere di consolidamento, risanamento e difesa, con i miglioramenti tecnici necessari. La spesa di lire 15.000 milioni occorrente per i lavori e le opere di cui al comma precedente, sara' iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 5.000 milioni per l'anno finanziario 1977 e di lire 10.000 milioni per l'anno finanziario 1978 per essere assegnata all'Azienda nazionale autonomia delle strade. Ai fini del presente articolo i capi compartimento della viabilita' sono autorizzati in deroga ai limiti stabiliti dall'articolo 70 del regolamento 25 maggio 1895, n. 350, e successive modificazioni, e dall'articolo 25, lettera e), della legge 7 febbraio 1961, n. 59, a disporre l'esecuzione con il sistema dell'economia.

Testo in vigore dal 14 gennaio 1978 al 22 dicembre 2008

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urn:nir:stato:legge:1978-01-03;2~art4 · fonte su Normattiva