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A favore delle imprese danneggiate dagli eventi alluvionali dell'ottobre 1977 sono concesse le provvidenze contemplate dal decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1952, n. 50, e successive modificazioni ed integrazioni, salvo quanto previsto dall'articolo 7-bis che ai fini della presente legge viene sostituito dal seguente: "Alle piccole imprese, individuali e sociali, ed agli artigiani potra' essere concesso un contributo a fondo perduto fino a lire 800.000". La concessione del contributo sara' disposta dal prefetto competente, su istanza degli interessati, previo accertamento della qualita' di azienda danneggiata. Le istanze di cui al precedente comma dovranno essere presentate entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Il contributo e' corrisposto dai prefetti sui fondi che saranno ad essi somministrati con ordini di accreditamento, commutabili in quietanza di contabilita' speciale intestati ai medesimi.

Testo in vigore dal 14 gennaio 1978 al 22 dicembre 2008

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