Art. 8 — Norme transitorie
In deroga al settimo comma del precedente articolo 4, i benefici di cui al precedente articolo 3, primo comma, lettera a), possono essere concessi in relazione ad attivita' intraprese precedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge a condizione che:
- a)tali attivita' siano state effettuate nell'ambito di programmi aeronautici in collaborazione internazionale;
- b)la partecipazione delle imprese nazionali a tali programmi sia stata favorevolmente valutata dal CIPI ai fini dell'ammissione ai benefici di cui ai fondi previsti dall'articolo 3 della legge 12 agosto 1977, n. 675, e dall'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46. Ai fini del presente articolo, i benefici indicati al primo comma hanno carattere integrativo di quelli concessi ai sensi e per gli effetti della normativa indicata alla lettera b) del precedente comma. Le imprese interessate devono presentare apposita domanda, entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, indicando i benefici gia' ottenuti in relazione al programma. Alla domanda si applica il procedimento previsto dai commi ottavo e nono del precedente articolo 4. Con il provvedimento di cui al nono comma del precedente articolo 4 vengono altresi' stabiliti i criteri per la determinazione dei benefici da corrispondere a titolo integrativo ai sensi del presente articolo.
Testo vigente dal 8 gennaio 1986
